# Leibniz Legible — https://leibnizlegible.com # Page: https://leibnizlegible.com/page/00068378:0724 # Permalink to this reading: https://leibnizlegible.com/page/00068378:0724?run=74 # Title: Leibniz-Handschriften zur Theologie LH 1, 20 # Folio 360v, page id 00068378:0724 # Scan: One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 361r); this page is its left half. # Original at the GWLB: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/resolve?id=00068378&page=724 # Source image: https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00068378/jpgs/default/00000724.jpg # Model: FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74, 2026-09-06T16:05:13Z — 51 lines, status machine # Lines: 51 recognised, mean confidence 0.96 # Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. # Licence: CC BY 4.0, Leibniz Legible. Machine output: do not ingest it as verified text; keep this provenance with the text. # Wording rule: say "the machine reads it as …", never "Leibniz wrote". # After the first blank line: the recognised lines in reading order, one per line. pag. 15. Non hetbe la chiesa beri stabili per chestimianano il fine prossimo e tatre le cose mondane transitorie e digrave peso a chi tende al cielo. poi ancora perche a nessum corpo poteuca esset donatoo lasciato per testamento; ne quello potena posseder beni immobili se non era approuato p. 6. dat senato o dat principe.. Ma nella confusione che fu nell imperio doppo la prigionia di Valerano alcuni donorno beni stabili alle chiese li quali farono tutti contiseati da dioc. e Massimiano 302. se bene infrancia per la bonta di costanzo Cloro Cesare il decreto degl’imperatori non si esegui. Massentio offo anni doppo restitui tutte le possessioni alla chiesa Romana e poco doppo constantino e Licinio appronat ti collegii Eclesrastici concesse eneralmente che potesse acquistare beni stabili esentando li chierili p17 dalle fattioa personali publtte. Non era in use il costume de tempi nostri A7. Non era in conto at di lasciare alta Chiesa con obligo speciate di- qualche particolur opera, come di fabriche, maritaggi di donzelle, orfano od ultre, ne meno con obligatione di messe d’anniversarii a d’altri officii p. 8 culsiastici. fn grand ac crescimento auco l’essentioni delli beni ecllesiastis perche li beni Ecclesiastici erano delli poueri onde l’essentarti non era altro che e esentar quelli chenon hanno. Aleuni personne zelanti sea discretione credevano e persuadevano he sasse servitio di Dio prinare. proprii figlivoli e parenti per donare alle chiese, per ilche anco non tralasciauano arte alcuna per indur le Vedoue donzelle ealtre .21. persone facili a privare le propie per lasciar alla Chiesa, del370. fu fatta legge che pro hibina a gli Ecclesiastici l’audar in casa di vedoue et papille, et il rrceuere per donatione à testamento alcuna cosa delle donne non solo dir ettamente ma ne anco per mezo di terza persona, la qual leggi S. Gerotamo proua. tel 390. fu fatta un altra legge, che la vedoua quale si dedicana alli servitii della chiesa non potesse donargli benistabili o mobili pretiosi di casa.. S. Agostino reprendeua un non nuovo modo d’acquistare: alle chiese comprando stabili con l’avanzo che si saceua dell’entrate. Diceua nelle pusliche prediche che egli haurebbe pin tosto voluto vivere delle oblationi che haver cura di possessioni O come nel veechio testamento, per via di decime p. 13. sino al 420 tutte le entrate Ecclesiastiche che si cavavano halli beni stabili erano in commune e gouernate dalli Diaconi, et in ajuto loro dalli suddiaconi et altri Cconomi; it collegio delli preti et il vescouo erans sopra- intendenti A Vescono disporna, ii diaconi esegnivano tutti li chierici viverano si quel della chiesa NFa mentione S.Crisostomo Mela Chiesa di Antiochia nudrica pin di 3000 persone. p. 24. Doppo l’indudatione di diversi bat bari Iachiesa orientale seguiva il gouemo Judetto, in occidente li vescovi comminciomo ad impatronirsi delli veni della chiesa: ende nascendo confusione circa 470 fa ctatuito nella chies occidentale chefosse, fatte 4 parti una fosse del vescovo, la seconda per gli altre ministri, la terza per la fabrica della chiesa, edelle habitationi del vesco, chierici infermi e vedove. La quarta per li poveri: ma questi poueri, comme come S. Gregorio narra, non s’intendevano se non li poueri del luogo, imperoche l’hospitalita tatta toccana, at Vescono, ch’era obligato allogiare li Chierici forastieri a spesare li poneri di suori. questa divisione non in 4. parte artthmetiche et aguali ma con proportione secondo il bisogno. p. 26. si ritrona nel Cod. Theodos. una legge di costanzo e Giuliano del an. 359. che esenta li chierici menanti dal pagar datio, perche quielle cheguadagna, vano era telli poveri.